Lo Statuto

Art. 1. Costituzione

È costituita per volontà di Achille Boroli una Fondazione denominata "FONDAZIONE ACHILLE E GIULIA BOROLI", con sede in Milano, Via Mozart n. 2.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
La durata della Fondazione è fissata in venti anni dalla data della sua costituzione, salvo quanto disposto dal successivo art. 11, comma secondo, numero 7. Per espressa volontà del fondatore, è data facoltà anche ad un solo membro della Famiglia Achille Boroli di prorogare la durata della Fondazione.
Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale

Art. 2. Scopi e attività istituzionale

Scopo della Fondazione è la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate al progresso culturale scientifico sociale e morale nonché alla lotta contro la malattia e la povertà. Per realizzare i propri scopi la Fondazione potrà:
- favorire l'istruzione scolastica e universitaria mediante l'istituzione di borse di studio e altri sostegni economici in favore degli studenti meritevoli nonché supportare enti impegnati in attività di ricerca in campo scientifico, economico, letterario ed artistico;
- favorire la ricerca scientifica, con particolare attenzione alla lotta contro il cancro, supportando università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente;
- curare l'organizzazione di mostre ed esposizioni, convegni, conferenze, incontri, dibattiti e la realizzazione di pubblicazioni di carattere economico, politico, sociale e artistico;
- favorire iniziative di studio, ricerca e formazione finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle sue attività;
-promuovere iniziative di carattere etico anche in collaborazione con altre fondazioni e istituzioni italiane ed estere;
- effettuare erogazioni per attività ritenute meritevoli dal Consiglio di Amministrazione e ricadenti negli scopi della Fondazione;
- mettere a disposizione strumenti e sussidi idonei a favorire l'opera di coloro che si dedicheranno agli scopi della Fondazione.
La Fondazione persegue i propri scopi coerentemente con i principi di ispirazione cristiana cattolica.

Art. 3. Attività strumentale

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) istituire ed erogare borse di studio e altri contributi o sostegni economici ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto;
d) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
g) svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4. Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Art. 5. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi al patrimonio attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali o da altri Enti.

Art. 6. Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- da contributi pubblici e privati;
- dai proventi delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- da eventuali donazioni o disposizioni che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da contributi del Fondatore.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 7. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'anno precedente.
Il bilancio di esercizio, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovranno essere depositati nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 9. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Giuseppe Alemani, Marcella Boroli, Marco Boroli, Isabella Boroli, Andrea Boroli, Giovanni Boroli, Pietro Boroli.
Nel caso in cui venisse a mancare per qualsiasi causa alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i rimanenti provvederanno, a maggioranza, alla cooptazione di altro od altri membri. Qualora il Presidente cessasse per qualsiasi motivo dalla carica, i membri del Consiglio di Amministrazione eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, successiva all’evento.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Art. 10. Durata e decadenza dei consiglieri

I Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino a dimissioni.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 11. Compiti del consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:
l) delibera il conto consuntivo annuale e la relazione sull'andamento della gestione;
2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3) delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori o attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero; i membri così nominati sono chiamati a collaborare all'impostazione e all'organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati, nonché alla opportuna diffusione dei medesimi; possono essere sostituiti in caso di dimissioni o di altri impedimenti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
4) procede alla nomina del Vice Presidente;
5) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno con funzione di Presidente;
6) delibera, con la maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche allo Statuto;
7) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
8) può deliberare, a maggioranza di due terzi dei membri, la proroga della durata della Fondazione;
9) delibera, a maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto di tre membri tra cui il Presidente.

Art. 12. Convocazione e quorum

La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, con ogni mezzo idoneo, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà dei Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell'adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 13. Il Presidente

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al fondatore Achille Boroli, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi. In tal caso il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino a revoca o dimissioni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 14. Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito; restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 15. Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 16. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.